Art. 3.
(Funzioni del CIPE).

      1. Gli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 4 sono disposti con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.